PMI: Finanziamenti alle Imprese
Per garantire finanziamenti alle imprese è stato istituito con la legge 662/96 il Fondo di Garanzia per le PMI; questo strumento è entrato a regime nel 2000. L’obiettivo è aiutare le piccole e medie imprese ad accedere a finanziamenti attraverso una garanzia pubblica che sostituisce in tutto o in parte le normali garanzie reali che vengono richieste dagli istituti di credito e dalle banche.
Di conseguenza si possono ottenere finanziamenti senza i costi rappresentati dalle polizze assicurative o fideiussioni. Per poter accedere a questa garanzia pubblica è necessario che la PMI adempiano ai requisiti previsti dalla normativa europea per la definizione di piccole e medie imprese.
Devono essere presenti sul territorio nazionale, operare in qualunque settore a eccezione di quelli ritenuti sensibili ed essere economicamente sane. Tra i soggetti beneficiari ci sono anche le imprese artigiane e i consorzi e le società consortili miste o costituite da PMI. Possono richiedere la copertura del Fondo di Garanzia i professionisti in possesso dell’attestazione aderenti alle associazioni professionali (quelle facenti parte dell’elenco previsto dal 2013 dal Ministero dello sviluppo economico) oppure iscritti agli ordini professionali.
A richiedere maggiormente la garanzia del Fondo sono le microimprese (59,7%) e le imprese artigiane (20,4%); seguono poi le piccole e le medie imprese, presenti rispettivamente al 31,3 e all’8,6%. Qualunque sia la categoria di appartenenza l’impresa deve rivolgersi a un intermediario finanziario, a una banca, a un fondo di garanzia gestito da intermediari finanziari, a un consorzio di garanzia collettiva Fidi o a una SFIS (Società Finanziaria per l’Innovazione e lo Sviluppo) per accedere al finanziamento. Infine la domanda può essere presentata dalle imprese di assicurazione, le SGA (Società di Gestione Armonizzata) e le SGR (Società di Gestione del Risparmio). Le modalità di intervento sono diverse in base alla natura del soggetto beneficiario: ad esempio la formula della controgaranzia avviene quando l’impresa si rivolge a un fondo do garanzia oppure a un Confidi. Saranno poi questi istituti a inviare la domanda al Fondo. Invece la garanzia diretta pubblica è direttamente a favore dei soggetti finanziatori: in questo caso il finanziamento è a rischio zero per la banca. Infatti il risarcimento, se l’impresa è insolvente, è a carico del Fondo di Garanzia oppure dello Stato nel caso di un eventuale esaurimento dei fondi a disposizione. Infine la formula della cogaranzia indica che il Fondo garantisce il finanziamento a favore dei soggetti finanziatori insieme ai Fondi di garanzia europei o dei Confidi. Qualunque sia la soluzione scelta bisogna tenere a mente che le condizioni di rimborso e i tassi di interesse sono stabiliti dalla contrattazione banche/imprese senza alcun intervento del Fondo.